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ECOBUNUS 110% criticità e dubbi
ECOBUNUS  110% criticità e dubbi
Geom. Maurizio Tartagni - 13/06/2020 | 2259

ECOBUNUS 110% criticità e dubbi


E giusto precisare le informazioni, e chiarire le imprecisioni che si leggono in alcuni portali.

  • Requisiti. I miglioramenti “...rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio”. Quindi non basta rispettare solo le 2 classi ma è necessario soddisfare anche i requisiti minimi previsti da DM 26 giugno 2015, a cui la legge 90/2013 rimanda. Cosa sono i requisiti? In breve, sono prestazioni minime da raggiungere con l’intervento, per quanto riguarda l’involucro e gli impianti;

  • Classi energetiche. In alcuni siti è indicato che se si è in classe B basta passare in A. La norma recita “… devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta” . Con i DM ministeriali la classe A è stata sostituita da 4 classi A1,A2,A3,A4;

  • Isolamento del tetto. Molti parlano di isolamento del tetto, ma occorre prestare attenzione perchè è valido solo se il tetto è a vista, a meno che le dimensioni dello spazio tra solaio e tetto siano tante esigue da potersi considerare un’intercapedine facente tutt’uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata;

  • Spesa. Mi è stata proposta, indicativamente, la stima di spesa per un intervento su un edificio condominiale per un importo ben superiore al valore del fabbricato. Ritengo che non possa essere congruo, da verificare come capienza IRPEF oltre che a portare a verifiche dell’AG con sanzioni amministrative e penali.

  • APE. Richiesta di una nuova APE, con prestazioni inferiori dopo l’acquisto. Premesso che esiste sempre la possibilità di retificare l’attestato, in questi casi, se non ampiamente motivati e documentati, ritengo che possa emergere una situazione non chiara, ponendo forti dubbi sull’allegazione di un APE non conforme ad un atto pubblico di compravendita, e in caso di richiesta di incentivi, sull’ottenimento dei requisiti richiesti;

  • Capienza IRPEF. È opportuno verificarla prima di inziare i lavori, specialmente se si ha un basso reddito, se si è pensionati, e si sta già usufruendo di detrazioni. Questo rappresenta l’importo che si può portare in detrazione o cedere come credito in 5 anni. La parte eccedente andrà perduta;

  • Cessione del credito non è chiaro se si possa cedere il credito disponibile o il credito maturato dall'importo dei lavori;

  • Requisiti minimi. I requisiti sono previsti dal DM 26 giugno 2015, il cui raggiungimento sarà documentato dalla relazione di progetto ex legge 10/1991;

  • Regolarità edilizia. Ritengo che in presenza di irregolarità edilizia, la situazione sarà sanata o ripristinata. In mancanza di regolarità edilizia,  si potrebbero configurare responsabilità civili e penali sia per la proprietà che per il tecnico, che potrebbero essere contestate sia dal comune che dall’AdE.