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Conformitā impianto elettrico su edifici esistenti.
Giā con il DPR 447/91, regolamento di attuazione della legge 46/ del 5 marzo 1990 in materia di sicurezza degli impianti, era stato introdotto il principio secondo cui gli impianti esistenti dotati di sezionamento e differenziale, potessero essere considerati a norma. Con la legge 37 del del 22 gennaio 2008 la norma č stata modificata indicando all'art. 6: "Gli impianti elettrici nelle unitā immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA." E' opportuno aggiungere che l'impianto deve essere dotato di un adeguato impianto di terra in relazione alla corrente nominale, per non rendere inutile il differenziale. Ovviamente non devono esistere "pasticci" come la condivisione delle canaline di cavi d'antenna, citofonici, lan, ecc. con quelli della rete elettrica senza un adeguato isolamento (normalmente questi ultimi cavi non possiedono un isolamento idoneo per i 220V e sup.) o opportuni setti di separazione. La responsabilitā di eventuali incidenti nei confronti di persone, o cose, č in carico al proprietario dell'immobile ed eventualmente anche a chi ha effettuato dichiarazioni di conformitā non veritiere o chi a messo mano all'impianto senza le dovute competenze. In caso di locazione dell'immobile č opportuno che lo stesso disponga di questi minimi requisiti previsti dalla normativa.